Passaporto Cani e Gatti
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Per chi viaggia fuori dall’Italia e vuole portare con se il proprio cane, gatto o furetto, dal 1 ottobre 2004, in base al Regolamento n.998/2003 per gli spostamenti attraverso gli Stati dell’Unione Europea o per recarsi nei Paesi terzi, occorre essere muniti del “Passaporto per Animali da compagnia” – PET PASSPORT

Lo scopo è quello di diminuire i rischi sanitari di diffusione delle malattie infettive legati alla circolazione degli animali da compagnia, in particolar modo la rabbia, in quanto trasmissibile dagli animali all’uomo.

E’ importante ricordare che il 12 giugno 2013 il citato Regolamento CE 998/2004 è stato abrogato e sostituito dai nuovi Regolamenti CE 576/2013 577/2013  e dalla Direttiva 2013/31/UE le cui disposizioni verranno applicate a partire dal 29 dicembre 2014. (Leggi una breve presentazione dei nuovi regolamenti europei)occorre recarsi presso la ASL di competenza – Servizio Veterinario di Sanità Animaledove il proprietario è residente o domiciliato, portando con sé

– l’animale per il controllo della leggibilità del tatuaggio o del microchip applicato al momento dell’iscrizione all’anagrafe canina.

– il certificato di iscrizione all’Anagrafe Canina riportante i dati del cane, del proprietario e la data di applicazione del microchip (per maggiori informazioni vai alla sezione ” Anagrafe Canina Regionale“)

– il certificato attestante la vaccinazione antirabbica in corso di validità (modello 12) rilasciato dal proprio Medico Veterinario libero professionista (è consigliabile portare anche il libretto sanitario dove vengono riportate le vaccinazione effettuate sul proprio animale).da e per Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,  Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Basi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (UK), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, e Ungheria è obbligatorio che l’animale possieda:

– ll tatuaggio o il microchip

– il passaporto europeo attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica. La vaccinazione è considerata valida, trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo vaccinale e ha durata di un anno.

Tali disposizioni si applicano anche per gli spostamenti da e per Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della  Città del Vaticano, e Svizzera, in quanto tali Paesi applicano le stesse norme dell’Unione europea nei confronti della rabbia.

(*) l’elenco dei Paesi è soggetto a variazioni in base agli eventuali aggiornamenti delle normative. Regno Unito
Irlanda
Finlandia
Malta

è obbligatorio prima della partenza oltre al passaporto europeo attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica con vaccino inattivato in corso di validità anche:

– il trattamento nei confronti dell’echinococco da effettuarsi nei cani da 1 giorno a 5 giorni prima dell’arrivo nel Paese di destinazione.

Norvegia

La Norvegia ha recentemente modificato (1 maggio 2013) le regole da rispettare per permettere l’introduzione di cani gatti e furetti . Per conoscere tali nuove regole vai alla pagina dedicata all’argomento, pubblicata in italiano sul  sito web della Reale Ambasciata di Norvegia di Roma 

(*) l’elenco dei Paesi è soggetto a variazioni in base agli eventuali aggiornamenti delle normative.Isola del’Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Santa Lucia, Montserrat, Malaysia Mauritius, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Federazione Russa, Singapore, Sant’Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d’America, Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte (Paesi terzi di “ambito europeo”, dove è applicata una normativa inerente la rabbia simile a quella dell’Unione Europea)

è obbligatorio che il proprio animale possieda:

– il passaporto europeo attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità.

(*) l’elenco dei Paesi è soggetto a variazioni in base agli eventuali aggiornamenti delle normative.tutti i restanti Paesi terzi è obbligatorio che il proprio animale abbia:

– il passaporto europeo attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica.

– la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia, effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e non prima di tre mesi dalla data di rientro nell’Unione Europea.

Se il soggiorno ha una durata inferiore ai tre mesi, è indispensabile eseguire la titolazione degli anticorpi per la rabbia prima che l’animale esca dall’Unione europea